Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, come modificato dalla
legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo
64, rubricato “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di
prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, nuove agevolazioni in materia di imposte
indirette per l’acquisto da parte dei giovani under 36 di una “prima casa” con un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro
annui.
Nello specifico è prevista:
- esenzione pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nel caso di
acquisto da privato - riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto nel
caso di acquisto da soggetto ad IVA.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per
l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Tali agevolazioni
si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno
2022.
REQUISITI SOGGETTIVI
Le agevolazioni spettano a favore di soggetti che:
- non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui viene stipulato il rogito;
- hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 40.000 annui.
REQUISITI OGGETTIVI
Occorre fare riferimento alla disciplina delle così dette agevolazioni “prima casa”.
In linea generale, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o
classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7- A/11.
L’agevolazione non è ammessa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie
catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di
eminente pregio storico e artistico).
L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della
proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di
godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione
FINANZIAMENTI
In relazione ai “finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e
sempre che la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo”, il comma 8 dell’articolo 64 del Decreto
Sostegni bis dispone l’esenzione “dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di
bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in
ragione dello 0,25%” della somma mutuata “. Per fruire di detta agevolazione il
finanziamento deve essere erogato per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di
immobili per i quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa,
parte prima, allegata al TUR, a favore di soggetti mutuatari che non hanno ancora
compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un valore
ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, non superiore a €
40.000 annui.